dei conti dei membri che si ritirano oppure sono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. In conformita' con il presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo a causa:

  • a)della non-accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'articolo 42;
  • b)del ritiro dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 43; oppure
  • c)dell'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 44. 2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha ricevuto in rimborso un adeguato importo in applicazione del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione dell'Organizzazione o dei suoi altri averi, ne' puo' essergli imputato alcun eventuale deficit dell'Organizzazione dopo che il rimborso e' stato effettuato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art45 · fonte su Normattiva