1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, 1'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi, di responsabilita' civiie verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art15 · fonte su Normattiva