1. Le merci spedite dalla Comunita' o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Jugoslavia o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o della Jugoslavia e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali:
- a)che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dalla Jugoslavia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
- b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Jugoslavia o nella Comunita';
- c)che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Jugoslavia o nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
- d)che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
