1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunita' o di Israele e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:

  • a)un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
  • b)l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte;
  • c)i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
  • d)dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art15 · fonte su Normattiva