In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art20 · fonte su Normattiva