La Jugoslavia e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~protocollo-n-3-art21 · fonte su Normattiva