sorvegliate 1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilita' per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate in vista di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e di intentare procedimenti contro di essi. 2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e puo', se del caso tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate. 3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art11 · fonte su Normattiva