internazionale ed assistenza agli Stati di transito 1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l'entrata ed il transito illeciti e relativi ad attivita' connesse. 2. Le Parti possono intraprendere direttamente tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti di fornire un aiuto finanziario a questi stati di transito per sviluppare e rafforzare l'infrastruttura necessaria all'efficita' della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico. 3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art10 · fonte su Normattiva