commerciali 1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all'articolo 31 della Convenzione del 1961, all'articolo 31 della Convenzione del 1961 cosi' come modificata ed all'articolo 12 della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell'esportazione cosi' come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonche' il nome e l'inidirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario se quest'ultimo e' noto. 2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
