Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell'art. 3, parr. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope. Le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante. In particolare, la cooperazione dovra' comprendere: a. lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonche' alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto; b. l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unita' cinofile antidroga; c. l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti; d. lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori; e. l'analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche; f. lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi; g. i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art8 · fonte su Normattiva