1. Ciascuna Parte:

  • a)adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:
  • i)il reato e' stato commesso sul proprio territorio;
  • ii)il reato e' stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso;
  • b)Puo' adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:
  • i)il reato e' stato commesso da uno dei suoi concittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;
  • ii)il reato e' stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte e' stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtu' dell'articolo 17, con la riserva che tale competenza sia esrcitata solo in base agli accordi ed alle intese di cui ai paragrafi 4 e 9 di detto articolo;
  • iii)il reato fa parte di quelli determinati in base al capoverso c)iv) del paragrafo 1 dell'articolo 3 ed e' stato commesso fuori dal suo territorio al fine dell'esecuzione sul suo territorio di uno dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. Ciascuna Parte:
  • a)adotta anche le misure necessarie a determinare la sua competenza, per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte per il motivo che:
  • i)il reato e' stato commesso sul suo territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso, oppure
  • ii)il reato e' stato commesso da uno dei suoi concittadini;
  • b)Puo' anche adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte. 3. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi competenza in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art4 · fonte su Normattiva