delle controversie 1. Qualora sorga tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti si consulteranno in vista di risolvere tale controversia per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato o di ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Ogni controversia di tal sorta che non puo' essere risolta con i mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sara' sottoposta, dietro richiesta di uno qualsiasi degli Stati Parti alla controversia, alla Corte internazionale di giustizia, per decisione. 3. Se un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 e' parte ad una controversia che non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, essa puo', tramite uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare il Consiglio di domandare un parere consultativo alla Corte internazionale di giustizia in virtu' dell'articolo 65 dello Statuto della Corte, parere che sara' considerato come decisivo. 4. Ciascun Stato, all'atto di firmare, ratificare, accettare od approvare la presente Convenzione o di aderirvi a ciascuna organizzazione regionale d'integrazione economica all'atto della firma, del deposito di un atto di conferma formale o dell'adesione puo' dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo le altre Parti non sono vincolate dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 nei confronti di una Parte che ha reso una tale dichiarazione. 5. Ogni Parte che ha effettuato una dichiarazione in base al paragrafo 4 del presente articolo puo' in ogni tempo ritirare questa dichiarazione mediante notifica inviata al Segretario generale.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art32 · fonte su Normattiva