All'articolo 745 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro".

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~art12 · fonte su Normattiva