La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione e' rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~art13 · fonte su Normattiva