- Obbligo di confisca 1. La Parte che ha ricevuto da un'altra Parte richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio: a. esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorita' giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi; oppure b. sottopone la richiesta alle proprie competenti autorita' allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo e' ottenuto, lo esegue. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1(b) del presente articolo, ciascuna Parte e', quando cio' sia necessario, competente ad istituire procedimenti di confisca in base alla propria legge. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di confisca consistente nell'imporre l'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano nella Parte richiesta. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del paragrafo 1, la Parte richiesta, qualora non venga ottenuto il pagamento, soddisfa i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale fine. 4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, le Parti possono decidere che la Parte richiesta esegua la confisca in forma di imporre l'obbligo di pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art13 · fonte su Normattiva