Art. 17 (Trattato)
, SEQUESTRO E CONFISCA 1. Lo Stato richiesto dovra', nei limiti stabiliti dalla propria legge, eseguire le richieste di perquisizione e di sequestro di documenti o di beni relativi ad un reato, nonche' le richieste di confisca di proventi o di profitti di reato. In casi di urgenza lo Stato richiesto adottera' tutte le possibili misure provvisorie al fine di preservare la situazione esistente, nonche' di salvaguardare gli interessi legali minacciati e le prove. 2. Tali documenti, beni, proventi o profitti di reato dovranno, su richiesta, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, essere confiscati e consegnati allo Stato richiedente. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
