Art. 7 (Convenzione)
[1]- Principi generali e misure per la cooperazione internazionale
[2]1. Le Parti cooperano fra di loro nella misura piu' ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti per la confisca di strumenti e di proventi. 2. Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di eseguire, alle condizioni previste dal presente capitolo, le richieste: a. di confisca di beni specifici costituenti provento o strumento, nonche' di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi; b. di assistenza nelle indagini e di adozione di misure provvisorie ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera (a) che precede.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
