- Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la piu' ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.

Testo vigente dal 28 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328~convenzione-art8 · fonte su Normattiva