Art. 8 (Convenzione)
- Obbligo di prestare assistenza Le Parti, a richiesta, si prestano la piu' ampia assistenza possibile nella identificazione e nel rintraccio degli strumenti, dei proventi e degli altri beni suscettibili di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, della ubicazione, del movimento, della natura, dello stato giuridico e del valore dei beni sopra indicati.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
