immobiliari (1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. (2) L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono, altresi', considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. (3) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Testo vigente dal 15 novembre 1990
