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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera, con la seguente modificazione: All'articolo 3, dopo il primo comma, e' inserito il comma seguente:

[2]Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprieta' di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza, e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la, destinazione assistenziale.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-02-19;33~artunico · fonte del testo