Gli assegni familiari concessi per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente debbono essere concessi nell'intero ammontare dell'importo come previsto per i figli che risiedono nello Stato contraente secondo la cui legislazione sono stati concessi gli assegni familiari.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art28 · fonte su Normattiva