1. Una persona che svolge in uno Stato contraente una attivita' dipendente, ha diritto agli assegni familiari, secondo la legislazione di detto Stato, anche per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente. 2. Per il diritto agli assegni familiari i lavoratori sono trattati come se avessero la loro residenza esclusivamente in quello Stato contraente in cui viene esercitata l'attivita'. 3. Se ad un lavoratore che e' occupato nel territorio di uno Stato contraente si applica, ai sensi degli articoli 8 e 10, la legislazione dell'altro Stato contraente, i figli che risiedono nel primo Stato contraente sono considerati residenti nello Stato contraente la cui legislazione e' applicabile.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art27 · fonte su Normattiva