1. Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione con un accordo che potra' essere concluso anche prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ma che entrera' in vigore al piu' presto contemporaneamente alla Convenzione. 2.Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti dovranno tenersi vicendevolmente informate su:
- a)tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;
- b)tutto le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione. 3. Le Autorita' amministrative e gli Istituti dei due Stati contraenti sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto nell'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero la propria legislazione. La collaborazione e' gratuita, ma le Autorita' competenti possono concordare il rimborso di determinate spese. 4. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli Istituti e in Autorita' dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro nonche' con le persone interessate o i loro incaricati. 5. Gli Istituti, le Autorita' ed i Tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o qualsiasi altro tipo di scrittura che venga loro presentato, perche' redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente. 6. I controlli sanitari, che vengano effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o soggiorno, su richiesta del competente Istituto ed a suo carico. 7. Per l'assistenza giudiziaria valgono le disposizioni vigenti fra i due Stati in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
