Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un facile e rapido collegamento tra gli Istituti dei due Stati contraenti, le competenti Autorita' dovranno designare degli uffici di collegamento.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art33 · fonte su Normattiva