pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, nel rispetto delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove cio' sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorita' doganale.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art22 · fonte su Normattiva