fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi fiscali. Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;330~accordo-art23 · fonte su Normattiva