[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
[2]DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AIEA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
[3]Preambolo
[4]CONSIDERANDO, che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna e il Regno di Svezia (in seguito denominati "gli Stati") e la Comunita' europea dell'energia atomica (in seguito denominata "la Comunita'") sono parti all'Accordo tra gli Stati, la Comunita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (in seguito denominata l'"Agenzia") in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in seguito denominato "Accordo sulle salvaguardie") che e' entrato in vigore il 21 febbraio 1977; CONSAPEVOLI dell'intenzione della comunita' internazionale di promuovere ulteriormente la non proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento dell'efficacia e il miglioramento dell'efficienza del sistema di salvaguardie dell'Agenzia; RICORDANDO che nell'applicazione delle salvaguardie l'Agenzia deve tener conto della necessita' di evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' e alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche; di rispettare la legislazione in materia di sanita', sicurezza, protezione fisica e ordine pubblico e i diritti dei cittadini; e deve prendere tutte le precauzione idonee a tutelare i segreti commerciali tecnologici e industriali ed altre informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza; CONSIDERANDO che deve essere mantenuto un minimo di frequenza e intensita' delle attivita' contemplate dal presente protocollo in linea con gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia e di miglioramento dell'efficienza delle salvaguardie dell'Agenzia; CIO' PREMESSO, la Comunita', gli Stati e l'Agenzia hanno convenuto quanto segue:
[5]RAPPORTO TRA IL PROTOCOLLO E L'ACCORDO SULLE SALVAGUARDIE
[6]Articolo 1
[7]Le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie si applicano al presente Protocollo nella misura in cui sono pertinenti e compatibili con le disposizioni del Protocollo stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie e quelle del presente Protocollo, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.
[8]COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
Testo vigente dal 27 novembre 2003
