[1]Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo a)

[2]del Protocollo stesso.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~art1 · fonte su Normattiva