[1]SISTEMI DI COMUNICAZIONE

[2]Articolo 14 a. Ciascuno Stato consente e tutela le libere comunicazioni dell'Agenzia per motivi di servizio tra gli ispettori dell'Agenzia che si trovino in detto Stato e la sede e/o gli uffici periferici dell'Agenzia, ivi compresa la trasmissione, automatica o meno, di informazioni ricavate da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza, ovvero di misurazione dell'Agenzia. L'Agenzia, in consultazione con lo Stato interessato, ha diritto di utilizzare i sistemi di comunicazioni dirette esistenti a livello internazionale, inclusi i sistemi via satellite e altre forme di telecomunicazione non utilizzati in detto Stato. Su richiesta di uno Stato o dell'Agenzia, le modalita' di esecuzione del presente paragrafo in detto Stato per quanto riguarda la trasmissione automatica o meno di informazioni prodotte da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza ovvero di misurazione dell'Agenzia sono definite negli accordi sussidiari. b. La comunicazione e la trasmissione di informazioni ai sensi del precedente paragrafo a., sono effettuate tenendo debito conto della necessita' di proteggere informazioni sensibili dal punto di vista economico o commerciale o informazioni concernenti la progettazione che lo Stato interessato ritiene particolarmente sensibili.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art14 · fonte su Normattiva