[1]ACCORDI SUSSIDIARI

[2]Articolo 13 a. Qualora uno Stato o, se necessario, la Comunita' oppure l'Agenzia indichino che, e' necessario definire mediante accordi sussidiari le modalita' di applicazione delle misure previste dal presente Protocollo, detto Stato o detto Stato e la Comunita' si accordano con l'Agenzia sul contenuto degli accordi sussidiari entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo o, nell'ipotesi in cui la necessita' di siffatti accordi sussidiari sia indicata successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, entro novanta giorni dalla data di tale indicazione. b. In attesa dell'entrata in vigore di ogni accordo sussidiario necessario, l'Agenzia ha diritto di applicare le misure previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art13 · fonte su Normattiva