[1]ALLEGATI

[2]Articolo 16 a. Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo. Salvo che ai fini di modifica degli allegati I e II, per "Protocollo" ai sensi del presente strumento si intende il presente Protocollo unitamente ai suoi allegati. b. L'elenco delle attivita' indicate nell'allegato I e l'elenco delle attrezzature e delle materie indicate nell'allegato II, possono essere modificati dal Consiglio previa consultazione di un gruppo di lavoro aperto composto da esperti e istituito dal Consiglio. Qualsiasi modifica ha effetto decorsi quattro mesi dalla data in cui e' stata adottata dal Consiglio. c. L'allegato III del presente Protocollo indica le modalita' di attuazione nella Comunita' e negli Stati delle misure previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art16 · fonte su Normattiva