[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]Articolo 17 a. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui l'Agenzia riceve dalla Comunita' e dagli Stati notifica scritta dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti prescritti dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore. b. In qualsiasi momento anteriore all'entrata in vigore del presente Protocollo, gli Stati e la Comunita' possono dichiarare la loro volonta' di applicare il presente Protocollo in via provvisoria. c. Il direttore generale informa tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni dichiarazione relativa all'applicazione provvisoria e all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332~protocollo-art17 · fonte su Normattiva