DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorita' Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualita' di testimone o di perito, non puo' essere obbligata a comparire ne' alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art17 · fonte su Normattiva