[1]DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

[2]1. Qualora la Parte Richiedente domandi la comparizione di una persona per rendere testimonianza, per una perizia o per partecipare ad altri atti processuali nel suo territorio, la Parte Richiesta informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a comparire dinanzi alle autorita' competenti. 2. La richiesta di comparizione della persona deve contenere le informazioni relative alle condizioni e alle modalita' di pagamento delle spese relative alla comparizione della persona citata, nonche' le informazioni relative alle garanzie di cui essa godra' ai sensi dell'articolo 16 del presente Trattato. 3. La richiesta di comparizione non deve prospettare l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni nel caso in cui la persona non compaia nel territorio della Parte Richiedente. 4. La persona citata dichiara volontariamente se desidera o meno comparire. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta informa senza indugio l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta dalla persona citata. La persona che ha accettato di presentarsi puo' rivolgersi alla Parte Richiedente, chiedendo un anticipo per sostenere le spese. 5. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi a una Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta (60) giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia convenuto un termine inferiore per i casi urgenti.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art15 · fonte su Normattiva