[1]ED ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potra' denunciarlo in ogni momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989 in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art22 · fonte su Normattiva