[1]ARTICOLO XIX

[2]RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE l. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

[3]2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

[4]3. il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.

[5]4. Ciascuna Parte puo' denunciarlo in ogni momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica.

[6]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

[7]Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxix · fonte su Normattiva