Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art9 · fonte su Normattiva