[1]' di trasmissione
[2]1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia. 2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica. 3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.
Testo vigente dal 9 aprile 2008
