[1]' di trasmissione

[2]1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia. 2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica. 3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art13 · fonte su Normattiva