di applicazione Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano:

  • a)alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe;
  • b)alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art27 · fonte su Normattiva