[1]presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica che sara' effettuato a Sofia. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potra' denunciarla in qualunque momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990 in duplice copia, in lingua italiana e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare di Bulgaria

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art28 · fonte su Normattiva