1. Il trattino seguente e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino: "- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial"," e il trattino seguente e' inserito tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",". 2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi," e il trattino seguente e' inserito tra il quarto e il quinto trattino: "- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339~art11 · fonte su Normattiva