Art. 7 (Accordo) — Procedura semplificata di estradizione
Dopo l'art. 38 della Convenzione e' introdotto l'articolo seguente: Art. 38-bis. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta puo' domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. La dichiarazione di consenso della persona ricercata e' valida se e' resa con l'assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
