Il testo dell'articolo 50, primo comma della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente, sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.".
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
