atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto. L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticita' dalla legge dello Stato d'origine. Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art50 · fonte su Normattiva