1. Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di piu' prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede. Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidita', vecchiaia, morte e per malattia professionale liquidate ai sensi della presente Convenzione. 2. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altro Stato contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultimo Stato. 3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le istituzioni competenti degli Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art32 · fonte su Normattiva