[1]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. 3. La presente Convenzione avra' durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza. 4. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi fra le Parti.

[2]Fatto a Praja il 18 dicembre 1980 in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

[3]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica capoverdiana

[4]LIBERO DELLA BRIOTTA JOSE BRITO

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art33 · fonte su Normattiva