1. Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica e' stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art23 · fonte su Normattiva