Art. 19 (Convenzione)
1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. 2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui e' stata ricevuta.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
