Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso una legislazione interna, per garantire che gli atti criminali che rientrano nella portata della presente Convenzione in particolare quelli progettati o calcolati al fine di suscitare terrore nella popolazione o in gruppi di persone o di individui, non possano in alcun modo essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che tali atti siano passibili di pene commisurate alla loro gravita'.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art5 · fonte su Normattiva