Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per:
- a)qualificare di reato, con riferimento alla propria legislazione interna, le infrazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
- b)punire tali infrazioni con pene che tengano debitamente conto della loro gravita'.
Testo vigente dal 11 marzo 2003
