Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per:

  • a)qualificare di reato, con riferimento alla propria legislazione interna, le infrazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
  • b)punire tali infrazioni con pene che tengano debitamente conto della loro gravita'.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art4 · fonte su Normattiva